La legge n. 98/2013 ha modificato l'art. 202 C.d.S. introducendo la possibilità di pagare,
entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione dei verbali, in misura ridotta del 30% le sanzioni:
"Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria,
ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta
giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è
ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la
sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida."
Al riguardo, si rammenta che il termine di 5 gg. decorre dal giorno successivo la notifica o la contestazione su
strada (es. verbale redatto il 21.08.2013: termine utile di pagamento il giorno 26.08.2013) e, se cade in giorno
festivo, scorre al primo giorno feriale successivo.
In caso di notificazione del verbale a mezzo posta con emissione della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD)
per assenza del destinatario, il termine decorre dall'undicesimo giorno dalla data di spedizione del CAD, sempreché
l'interessato non ritiri l'atto presso l'ufficio postale prima del termine di 10 giorni dalla compiuta giacenza.
In caso di notificazione tramite deposito presso la casa comunale, i 5 giorni previsti per il pagamento in misura
ridotta del 30% decorrono dopo 10 giorni dalla spedizione della raccomandata di avviso del deposito, o dalla data di
ritiro del plico se anteriore, quando il verbale è depositato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ovvero, dopo 20 giorni
se depositato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (nota 6 della Circolare del Ministero dell'Interno n.
300/A/6399/13/101/20/21/1 del 19/08/2013).
Attenzione se il pagamento è eseguito in misura inferiore da quella prevista dall'art. 202, ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 203 C.d.S. "il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le
spese di procedimento", pertanto, la somma eventualmente versata è considerata quale pagamento parziale e non
estingue la sanzione.
In fase di pagamento del verbale potrà essere applicata una commissione a seconda del gestore che sarà selezionato.
L'interessato se paga:
- dal 1° al 5° giorno dalla contestazione o dalla notificazione ha diritto allo sconto del 30% sul minimo edittale;
- dal 6° al 60° deve versare il minimo edittale;
- oltre il 60° giorno deve versare la metà del massimo della sanzione amministrativa edittale.
L'interessato dichiara di aver preso visione e letto quanto sopra descritto: